Art. 20 Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica 1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'articolo 19, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 5. 2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 3. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 4. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate all'articolo 19, comma 4. 5. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; c) 0,75 per i voti superiori a 26.