Art. 20 
 
 
       Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella  prova  orale  di
cui all'articolo 19, e' sottoposto  alle  prove  facoltative  di  una
lingua straniera e  di  informatica  con  le  modalita'  indicate  in
allegato 5. 
    2. L'aspirante in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'
richiedere di sostenere la prova  di  lingua  straniera  in  inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere chiarimenti necessari sulle modalita' di
esecuzione della prova. 
    3. Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'  essere
assistito, nel corso  della  prova  facoltativa  di  informatica,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 
    4.  Il  giudizio   sulle   citate   prove   e'   espresso   dalla
sottocommissione  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita'
indicate all'articolo 19, comma 4. 
    5. La sottocommissione assegna, per ogni  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   della
graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: 
      a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; 
      b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; 
      c) 0,75 per i voti superiori a 26.