Art. 21 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere  sottoposto  alle
fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 15, 18  e
19, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2. I presidenti delle sottocommissioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza  maggiore,  ovvero  su  richiesta  del
reparto   di   appartenenza,   esclusivamente   per   improvvise    e
improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o  posticipare  la
convocazione dei candidati alla prova  preliminare  (se  effettuata),
all'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica,    all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale ed alla prova orale, compatibilmente  con
i tempi tecnici di espletamento  degli  stessi  e  nel  rispetto  del
relativo calendario. 
    3. Le istanze, inviate presso il  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi ufficiali,  via
delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia,  devono  essere
anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al
numero 830/2365 (linea interpolizie) ovvero  all'indirizzo  di  posta
elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni  a  tali  recapiti
saranno  rese  note  con  avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento. 
    4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.