Art. 22 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova orale di cui all'articolo 19, e' effettuata dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a), secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. 2. A ciascun concorrente e' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli allegati 6, 7 e 8. 3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e sono valutati solo se risultanti dalla documentazione matricolare. 4. Per i candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di servizio svolto in qualita' di ufficiale in ferma prefissata. 5. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al precedente comma, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge, e' prodotta dall'interessato, improrogabilmente entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso recante l'esito della prova scritta di cui all'articolo 14, comma 5, con le seguenti modalita': a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del Corpo in servizio. Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro di Reclutamento; b) consegna a mano ovvero invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri: a) per ciascun anno solare e' valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, ancorche' meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano piu' giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e' attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare e' inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio; b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei corsi di formazione nonche', per l'anno di uscita dagli stessi, i periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi; c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria; d) per i periodi coperti da «dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica» nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, e' preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione; e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti e' stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici della data di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato; f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione: +---------------------------+-----------------------------+ |1) rendimento elevato con |eccellente con apprezzamento | |apprezzamento e lode |e lode; | +---------------------------+-----------------------------+ |2) rendimento elevato con | | |apprezzamento |eccellente con apprezzamento;| +---------------------------+-----------------------------+ |3) rendimento elevato |eccellente; | +---------------------------+-----------------------------+ |4) rendimento pieno e | | |sicuro |superiore alla media; | +---------------------------+-----------------------------+ |5) rendimento distinto |superiore alla media; | +---------------------------+-----------------------------+ |6) rendimento normale |nella media; | +---------------------------+-----------------------------+ |7) rendimento scarso |inferiore alla media; | +---------------------------+-----------------------------+ |8) rendimento mediocre |insufficiente. | +---------------------------+-----------------------------+