Art. 22 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati
idonei alla prova orale di cui all'articolo 19, e'  effettuata  dalla
sottocommissione  indicata  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),
secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. 
    2. A ciascun concorrente e' attribuito un  punteggio  complessivo
non superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli
allegati 6, 7 e 8. 
    3. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande e sono  valutati  solo  se
risultanti dalla documentazione matricolare. 
    4. Per i candidati ai posti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), sono valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di
servizio svolto in qualita' di ufficiale in ferma prefissata. 
    5.  Eventuali  titoli,  non   risultanti   dalla   documentazione
matricolare e posseduti alla data di cui al  precedente  comma,  sono
valutati solo se la  certificazione  che  ne  comprova  il  possesso,
ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla
legge,  e'  prodotta  dall'interessato,  improrogabilmente  entro  20
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso recante l'esito  della
prova scritta di cui  all'articolo  14,  comma  5,  con  le  seguenti
modalita': 
      a) consegna al reparto di  appartenenza,  per  i  militari  del
Corpo in servizio. 
    Il reparto che  riceve  la  predetta  certificazione  vi  appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione  a
protocollo e la trasmette,  entro  tre  giorni  dalla  ricezione,  al
Centro di Reclutamento; 
      b) consegna a mano ovvero invio a  mezzo  di  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, al  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122  Roma/Lido  di  Ostia,
per gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  in  congedo.  In  caso  di
spedizione  a  mezzo  raccomandata,  fa  fede  il   timbro   a   data
dell'ufficio postale accettante. 
    6.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio   relativo   alle
qualifiche  conseguite  in  sede  di  documentazione   caratteristica
valgono i seguenti criteri: 
      a) per ciascun anno solare e' valutato  soltanto  il  documento
caratteristico che si riferisce al periodo di  maggiore  durata,  tra
quelli  oggetto  di  valutazione,  ancorche'   meno   favorevole   al
concorrente. Qualora vi siano piu'  giudizi  dello  stesso  tipo,  il
periodo va computato sommando i giorni di  uguale  giudizio,  dal  1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.  Nel  caso  in  cui,
nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati  con  le
qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed  eccellente
con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora
essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e'
attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al
periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare  e'
inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio; 
      b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza  dei
corsi di formazione nonche', per l'anno di  uscita  dagli  stessi,  i
periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi; 
      c) non sono presi in considerazione i periodi  di  interruzione
dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in
servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista
una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione  dall'impiego
a  carattere  disciplinare,  penale  o  a  seguito  di  provvedimento
dell'Autorita' Giudiziaria; 
      d) per i periodi coperti da «dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica» nei confronti di  militari  sospesi
dall'impiego  a  titolo  precauzionale,  per  i  quali  siano   stati
successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti
di  sospensione,  e'  preso  in  considerazione  il  giudizio  finale
contenuto nel primo documento caratteristico utile,  redatto  per  il
periodo immediatamente antecedente l'adozione  dei  provvedimenti  di
sospensione; 
      e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica,
per  i  militari  nei  cui  confronti  e'   stata   riconosciuta   la
retrodatazione ai fini giuridici della data di  arruolamento,  si  fa
riferimento alla valutazione caratteristica  conseguita  nel  periodo
immediatamente successivo a quello non documentato; 
      f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione: 
 
     +---------------------------+-----------------------------+
     |1) rendimento elevato con  |eccellente con apprezzamento |
     |apprezzamento e lode       |e lode;                      |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |2) rendimento elevato con  |                             |
     |apprezzamento              |eccellente con apprezzamento;|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |3) rendimento elevato      |eccellente;                  |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |4) rendimento pieno e      |                             |
     |sicuro                     |superiore alla media;        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |5) rendimento distinto     |superiore alla media;        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |6) rendimento normale      |nella media;                 |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |7) rendimento scarso       |inferiore alla media;        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |8) rendimento mediocre     |insufficiente.               |
     +---------------------------+-----------------------------+