Art. 23 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d). 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 7, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova scritta ed orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'articolo 24. Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.