Art. 23 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera
a), predispone distinte graduatorie finali  di  merito  per  ciascuna
delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c)  e
d). 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'articolo 1, comma 7, ad esclusione delle lettere f), g)  e
h). 
    3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti  alla  prova
scritta ed orale, incrementati,  eventualmente,  delle  maggiorazioni
conseguite  nelle  prove  facoltative  di  lingua  straniera   e   di
informatica. 
    4.  A  parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    5. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i
vincitori del concorso con le modalita' di cui all'articolo 24. 
    Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, sulla  rete  intranet  del  Corpo  e  presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
Finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 11.