Art. 24 
 
 
                       Vincitori del concorso 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori i candidati  che,  secondo  l'ordine
delle graduatorie di cui all'articolo 23, siano compresi  nel  limite
dei posti messi a  concorso  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'articolo 1, comma 1, tenuto conto della riserva di posti  di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
    2. I candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
a), che non siano  in  servizio  alla  data  di  presentazione  della
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  sono  nominati  vincitori
sempreche' conseguano l'idoneita' alla  visita  medica  di  controllo
alla quale sono sottoposti prima dell'inizio del corso di  formazione
di cui all'articolo 25. 
    3. I  candidati,  concorrenti  per  il  posto  riservato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore. 
    4. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, non
possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso e'
conferito agli altri candidati iscritti  nella  relativa  graduatoria
finale di merito, nell'ordine della stessa. 
    5. Qualora taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma  1,  non
possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei,  gli  stessi
sono compensati tra le altre categorie di cui al medesimo comma. 
    6. Entro 30 giorni dall'inizio del corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 25,  l'Amministrazione  puo'  dichiarare  vincitori  del
concorso  altri  candidati  idonei   nell'ordine   delle   rispettive
graduatorie, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    7. I militari dichiarati vincitori, che alla data di  inizio  del
corso di formazione risultano impiegati  in  missioni  internazionali
all'estero,  sono  ammessi  alla  frequenza  del  primo  corso  utile
successivo alla data di rientro in sede. 
    Agli stessi, in  caso  di  superamento  del  predetto  corso,  e'
conferita,  ai  soli  fini  giuridici,  l'anzianita'   assoluta   dei
vincitori  del  presente  concorso  nonche'   l'anzianita'   relativa
determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di
fine corso.