Art. 25 
 
 
   Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale 
 
 
    1. I vincitori del concorso sono ammessi  alla  frequenza  di  un
corso di formazione di durata non inferiore ad un anno, in  esito  al
quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
«ruolo speciale» della  Guardia  di  finanza  e  iscritti  in  ruolo,
secondo l'ordine della  graduatoria  redatta  al  termine  del  corso
stesso, con decorrenza  successiva  alla  conclusione  dell'attivita'
addestrativa. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata, che non siano  in  servizio
nel Corpo alla data di presentazione della domanda di  partecipazione
al concorso, sono preliminarmente sottoposti a una visita  medica  di
controllo, a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma
1, lettera e). 
    La sottocommissione, prima  dell'inizio  dei  lavori,  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  lo  svolgimento  degli
accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita medica  di  controllo  sono
esclusi dal concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11. 
    4.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per l'inizio della frequenza  del  corso  o  per  la  visita
medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella  presentazione
al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause  di  forza
maggiore, comunicati, dal reparto di appartenenza degli aspiranti  in
servizio o dal candidato stesso se ufficiale in ferma  prefissata  in
congedo,  via  fax,  entro  24  ore,  al   numero   861/3215   (linea
interpolizie) ovvero  ai  numeri  035/4043303  o  035/4043215  (linea
esterna), sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del
Comandante dell'Accademia, che puo' differire  la  presentazione  del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto  improrogabilmente  entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti.  Le  decisioni  assunte  sono
comunicate agli interessati tramite il reparto  di  appartenenza,  se
militari  in  servizio,  ovvero   tramite   il   competente   Comando
Provinciale, se ufficiali in ferma prefissata in congedo. 
    5. I candidati ammessi alla frequenza  del  corso  di  formazione
devono   sottoscrivere,   prima   dell'inizio   dello   stesso,   una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni. 
    6. I vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in  ferma
prefissata: 
      a) se in congedo alla data di inizio del corso  di  formazione,
sono richiamati in servizio e  frequentano  il  corso  con  il  grado
rivestito all'atto del collocamento in congedo; 
      b) se alla predetta  data  risultano  cancellati  dal  relativo
ruolo,  sono  reiscritti  nel  medesimo,  richiamati  in  servizio  e
frequentano il corso di formazione con il  grado  rivestito  all'atto
della cancellazione dal ruolo. 
    7. I frequentatori del corso di  formazione  che,  per  qualsiasi
motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale: 
      a) se militari in servizio,  sono  riassegnati  al  reparto  di
appartenenza e riassumono la precedente  posizione  di  stato,  salvo
l'adozione   nei   loro   confronti   degli   ulteriori    occorrenti
provvedimenti; 
      b) se ufficiali in ferma prefissata sono collocati in  congedo,
salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella
previsione descritta al punto 6.b).