Art. 25 Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale 1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore ad un anno, in esito al quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» della Guardia di finanza e iscritti in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita' addestrativa. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata, che non siano in servizio nel Corpo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono preliminarmente sottoposti a una visita medica di controllo, a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e). La sottocommissione, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11. 4. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati, dal reparto di appartenenza degli aspiranti in servizio o dal candidato stesso se ufficiale in ferma prefissata in congedo, via fax, entro 24 ore, al numero 861/3215 (linea interpolizie) ovvero ai numeri 035/4043303 o 035/4043215 (linea esterna), sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati tramite il reparto di appartenenza, se militari in servizio, ovvero tramite il competente Comando Provinciale, se ufficiali in ferma prefissata in congedo. 5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni. 6. I vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata: a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione, sono richiamati in servizio e frequentano il corso con il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo; b) se alla predetta data risultano cancellati dal relativo ruolo, sono reiscritti nel medesimo, richiamati in servizio e frequentano il corso di formazione con il grado rivestito all'atto della cancellazione dal ruolo. 7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale: a) se militari in servizio, sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti; b) se ufficiali in ferma prefissata sono collocati in congedo, salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella previsione descritta al punto 6.b).