Art. 26 Trattamento economico 1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza, per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati «comandati in missione». 2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l'obbligo di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione dell'indennita' di trasferta ridotta per tutta la durata dello stesso. 3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.