Art. 26 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
    1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di  finanza,
per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati «comandati
in missione». 
    2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso  hanno  l'obbligo
di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del
corso   di   formazione,   hanno    diritto    alla    corresponsione
dell'indennita' di  trasferta  ridotta  per  tutta  la  durata  dello
stesso. 
    3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai  fini
della durata della missione.