Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 2. Al termine della procedura di compilazione: a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al Quartier Generale); b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui al comma 1. 3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate secondo le modalita' di cui al comma 2. 4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalita' di cui al comma 2. 5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate se: a) spedite oltre il termine di cui al comma 1; b) pur inoltrate nel suddetto termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando. 7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 8. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o integrazioni. 9. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. 10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono: a) i reparti di cui all'articolo 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio; b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati. 11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro il termine di cui al comma 9 sono archiviate. 12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 13. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.