Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    2. Al termine della procedura di compilazione: 
      a) i militari del Corpo in servizio devono stampare  l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al comma 1, al reparto dal quale  direttamente  dipendono  per
l'impiego (per i militari in forza al Comando  Generale,  le  domande
devono essere presentate al Quartier Generale); 
      b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare
l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure  inviarla
a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n.  18
- 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui al comma
1. 
    3. Non sono considerate  valide  le  domande  di  partecipazione,
compilate con la procedura informatica, ma non presentate  o  inviate
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    4.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  consegnata  o  spedita
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati
di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile
se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,  entro
il termine  suindicato.  A  tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate
se: 
      a) spedite oltre il termine di cui al comma 1; 
      b) pur inoltrate nel suddetto  termine,  non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando. 
    7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per  la
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    8. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e'  piu'  possibile  apportare  modificazioni  o
integrazioni. 
    9. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sottoscritte  e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete  di
talune  delle  dichiarazioni   prescritte   dall'articolo   4,   sono
restituite agli interessati per essere successivamente  regolarizzate
ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente  omesse,  entro
il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. 
    10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono: 
      a) i reparti di cui all'articolo 5, comma 2, per i militari del
Corpo in servizio; 
      b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati. 
    11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate  entro
il termine di cui al comma 9 sono archiviate. 
    12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    13. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.