Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare degli ufficiali in ferma prefissata, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione degli ufficiali in ferma prefissata, giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente: a) qualificati conoscitori della lingua stessa; b) in forza al Servizio Informatica del Comando Generale. 3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, di grado non inferiore a capitano. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse. 8. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento.