Art. 13 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte  per  ciascuno
dei concorsi di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno  formate  dalle
commissioni esaminatrici di ciascun  concorso  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  conseguito  in  ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva  del  posto  per  gli  Ufficiali  ausiliari  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare
e nell'Aeronautica Militare e della riserva del posto  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate e di  Polizia  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del servizio/dovere
e' da considerare prioritaria rispetto  a  quella  stabilita  per  il
personale proveniente dagli Ufficiali ausiliari. I  posti  riservati,
se non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno  devoluti
a  favore  di  altri  concorrenti  idonei  secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  che  i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di  titoli  di  preferenza  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Saranno dichiarati vincitori - purche' non siano  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui  all'art.  1,  comma  5  del  presente
decreto  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato   nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della
Difesa. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo  informativo,
nel sito internet www.persomil.difesa.it.