Art. 17 Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle prove di cui all'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e prove, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.