Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 2 valuteranno, previa identificazione dei relativi  criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei  alle
prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo  da  definire,  per
sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei.  Il  riconoscimento  di
questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli
di  merito.  Le  commissioni  esaminatrici  valuteranno   i   titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, che siano stati dichiarati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione  matricolare
e caratteristica. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati  nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini  della
loro corretta valutazione da parte  della  commissione  esaminatrice.
Qualora  sul  modello  di  domanda  on-line  l'area   relativa   alla
descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente  per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i  concorrenti
potranno  allegare  alla  domanda  delle  dichiarazioni   sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  con  le  modalita'  indicate  nel  comma  3
dell'art. 4 del presente decreto. Per  quanto  attiene  all'attivita'
pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,  qualora   la   stessa   sia
reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle  riviste
on-line nelle quali  sono  stati  inseriti,  i  concorrenti  dovranno
indicare nella domanda i percorsi (URL -  Uniform  Resource  Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione  di  interesse.
Per le pubblicazioni  edite  a  stampa  i  concorrenti,  dopo  averle
indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne  copia
all'atto della presentazione alla prova scritta. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di
merito posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  per  i   quali   i
concorrenti hanno fornito,  entro  la  data  medesima,  analitiche  e
complete informazioni con una delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nell'allegato
D.