Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
b),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  lo
svolgimento e la valutazione dello stesso. 
    6 I candidati risultati  idonei  agli  accertamenti  attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre  i  non
idonei sono esclusi dalla procedura di selezione. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8.  Avverso  l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) straordinario, al Presidente della Repubblica,  nel  termine
di 120 giorni dalla data della notificazione  o  della  comunicazione
dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai
sensi dell'art. 9, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.