Art. 10 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. Prima dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e la valutazione dello stesso. 6 I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) straordinario, al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.