Art. 13 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                 del candidato alle prove selettive 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  bando,  non   si
presenta,   nel   giorno   e   nell'ora   stabiliti   per   sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale    e    l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e  11  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 6, comma 1, hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,
esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza  maggiore   -   di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri,  via  delle
Fiamme Gialle  n.  18,  00122  -  Roma/Lido  di  Ostia,  deve  essere
anticipata, via fax, al n. 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta
elettronica RM0300018@gdf.it. Eventuali variazioni  a  tali  recapiti
saranno  rese  note  con  avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
della prova ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dalla procedura. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.