Art. 13 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove selettive 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al n. 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. 3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.