Art. 14 Graduatoria finale di merito 1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale di merito. 2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 5. 3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 5. La citata graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.