Art. 14 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  procede,  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato,  alla  formazione  della  graduatoria
finale di merito. 
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
5. 
    3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    4. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata,  viene  approvata  la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine della  stessa,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    5. La citata graduatoria e' resa nota con avviso disponibile  sul
sito internet www.gdf.gov.it e presso  l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  55,
Roma (numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.