Art. 16 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente  competenti
ovvero dal Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,  per  i
residenti all'estero. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.