Art. 18 Trattamento economico degli allievi finanzieri 1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: a) per la manutenzione del vestiario; b) di carattere personale e straordinario.