Art. 2 
 
 
       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se gia' alle armi, che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b) alla  data  del  1°  settembre  2014,  abbiano  compiuto  il
diciottesimo anno di eta' e  non  superato  il  ventiseiesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° settembre  1988  ed  il  1°
settembre 1996, estremi  compresi.  Il  limite  massimo  di  eta'  e'
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio  militare  prestato
fino alla scadenza del  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande e, comunque, non superiore a tre anni; 
      c) abbiano, se minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la  patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
      h) non siano stati espulsi  dalle  Forze  Armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici; 
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni; 
      l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa; 
      m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni. 
    2. I suddetti requisiti, se  non  diversamente  indicato,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del  termine  ultimo  previsto
per la presentazione della domanda e  mantenuti  fino  alla  data  di
effettivo incorporamento.