Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale. 2. Al termine della procedura di compilazione, gli interessati devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di cui al comma 1 al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata secondo le modalita' di cui al comma 2. 4. I candidati devono allegare alla domanda: a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera m); b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. 5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 6. Il Centro di Reclutamento che, ai sensi del comma 2, riceve le domande di partecipazione alla procedura di selezione: a) vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo; b) ne verifica la regolarita' e la completezza, restituendo agli aspiranti quelle formalmente irregolari ovvero incomplete di taluni dei documenti o dichiarazioni prescritte. Gli interessati provvedono alla regolarizzazione o integrazione delle domande, entro 5 giorni dal momento della restituzione; c) le archivia nel caso in cui: (1) siano spedite oltre il termine di cui al comma 1; (2) pur se inoltrate nei termini indicati, non pervengano entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando; (3) non siano sottoscritte; (4) non siano regolarizzate o integrate entro il termine di cui alla lettera b). 7. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui al comma 6, lettera c), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione sono considerate valide, sono ammessi alla procedura di selezione con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 9. L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi selettive fino all'incorporamento.