Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale. 
    2. Al termine della procedura di  compilazione,  gli  interessati
devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma
cartacea a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta  di
ritorno entro il termine di cui al comma 1 al Centro di Reclutamento,
via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido  di  Ostia.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e  consegnata  secondo  le
modalita' di cui al comma 2. 
    4. I candidati devono allegare alla domanda: 
      a) idonea documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m); 
      b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione  del
foglio di congedo, per fruire dell'elevazione  del  limite  di  eta',
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); 
      c) se minorenni alla data di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura, atto di assenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca   l'assenso   dell'altro   genitore.   Sono   esonerati   dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti,  anche  se  minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi. 
    5. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    6. Il Centro di Reclutamento che, ai sensi del comma 2, riceve le
domande di partecipazione alla procedura di selezione: 
      a) vi appone, immediatamente, la data  di  presentazione  e  il
numero di assunzione a protocollo; 
      b) ne verifica la regolarita'  e  la  completezza,  restituendo
agli aspiranti quelle formalmente  irregolari  ovvero  incomplete  di
taluni dei documenti  o  dichiarazioni  prescritte.  Gli  interessati
provvedono alla regolarizzazione o integrazione delle domande,  entro
5 giorni dal momento della restituzione; 
      c) le archivia nel caso in cui: 
        (1) siano spedite oltre il termine di cui al comma 1; 
        (2) pur se inoltrate nei  termini  indicati,  non  pervengano
entro il quarantacinquesimo giorno dalla data  di  pubblicazione  del
presente bando; 
        (3) non siano sottoscritte; 
        (4) non siano regolarizzate o integrate entro il  termine  di
cui alla lettera b). 
    7. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui al comma
6,  lettera  c),  sono  adottati  dal  Comandante   del   Centro   di
Reclutamento  e  sono  notificati  agli  interessati,   che   possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, nel termine di 30  giorni  dalla
data della notificazione o della comunicazione dell'atto o da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    8. Tutti i candidati,  le  cui  istanze  di  partecipazione  sono
considerate valide, sono ammessi  alla  procedura  di  selezione  con
riserva, in  attesa  dell'accertamento  dell'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve intendersi  per  tutte  le  fasi
selettive fino all'incorporamento.