Art. 8 Esclusione dalla procedura 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.