Art. 2 
 
 
    Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile  1995,  n.  120,
convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali  istanze  di
ricusazione di uno o piu' componenti delle  commissioni  giudicatrici
da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel  termine
perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
    Il rigetto dell'istanza di ricusazione non  puo'  essere  dedotto
come causa di successiva ricusazione. 
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componenti della commissione giudicatrice. 
      Catania, 19 giugno 2014 
 
                                               p. Il rettore: Gentile