Art. 15 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del  punteggio  riportato  da  ciascun  candidato  nelle  prove
pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello  riportato  per  il
possesso dei titoli di merito  di  cui  al  precedente  art.  14,  le
graduatorie finali distinte per ogni strumento a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
    3. Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
punteggio complessivo, l'appartenenza del  candidato  all'Aeronautica
Militare.  A  parita'  di  punteggio  complessivo  fra  i   candidati
appartenenti  dell'Aeronautica  sara'  preferito  il  candidato   che
riveste il grado piu' elevato e, in caso  di  parita'  di  grado,  il
candidato con maggiore anzianita' di servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti  all'Aeronautica  Militare,  sara'  data  precedenza  al
candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L.
In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di
eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  Generale  per  il  Personale   Militare   le   graduatorie
definitive su  supporto  cartaceo  ed  informatico  non  riscrivibile
protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del Direttore Generale per il  Personale  Militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale. 
    Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il  termine
per eventuali impugnative.