Art. 2 
 
 
    Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento 
 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
    a) essere cittadini italiani; 
    b) aver conseguito o essere in grado  di  conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2013-2014 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati; 
    c) godere dei diritti civili e politici; 
    d) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  Armate  e
dei Corpi di Polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale dell'Aeronautica Militare che concorrono per una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
    e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento  o  negli
strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno  strumento  affine  di
cui all'allegato A, che costituisce  parte  integrante  del  presente
bando; 
    f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita'  psicofisica  e
attitudinale  al  servizio  incondizionato  quale  Sottufficiale   in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12; 
    g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
    h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    j) aver tenuto condotta incensurabile; 
    k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    l) aver riportato esito negativo  agli  accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
    m) avere la statura: 
    1) se candidati di sesso maschile, non inferiore a m. 1,65; 
    2) se candidati di sesso femminile, non inferiore a m. 1,61; 
      n) per  i  candidati  di  sesso  maschile,  non  aver  prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi  dell'art.  15,  comma  7  della
legge 8 luglio 1998,  n.  230  a  meno  che  non  abbiano  presentato
apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo  status  di
obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio
Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla  data  in
cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti al ruolo dei Sergenti, al ruolo dei Volontari
in servizio permanente  e  i  Volontari  in  ferma  in  servizio  per
partecipare al concorso, oltre a possedere i  requisiti  indicati  al
comma 1, lettere b), d), e) ed m), dovranno: 
    a) non aver riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
    b) essere in possesso della  qualifica  non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso di istruzione
militare e  di  formazione  tecnico  -  professionale  sara'  inoltre
subordinata    all'accertamento    d'ufficio,    anche     successivo
all'ammissione presso un Ente  formativo  dell'Aeronautica  Militare,
del possesso dei requisiti di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione ai concorsi per la magistratura, da  accertarsi  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale della  banda  musicale  dell'Aeronautica  Militare,  pena
l'esclusione  dal  concorso  o  dalla   frequenza   del   corso   con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o  di
autorita' da lui delegata. 
    5. I candidati di sesso femminile  in  stato  di  gravidanza  non
potranno  essere  sottoposti  all'accertamento   dei   requisiti   di
idoneita' previsti dal successivo art. 8,  comma  1,  lettera  b)  in
quanto, ai sensi dell'art.  580  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto,  nei  confronti  delle
candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con  le
modalita' previste dal successivo art.  10,  comma  4,  la  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   a   una   nuova
convocazione in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  15.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata Direzione Generale che  escludera'  la  candidata
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    6. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso  militare  e  di  istruzione  tecnico  -  professionale  previo
rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del  nulla  osta
della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.