Art. 20 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale   Militare,   con
provvedimento del Direttore Generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento,  i  concorrenti
non in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  cui  ai  precedenti
articoli, ovvero  dalla  frequenza  del  corso,  se  il  difetto  dei
requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione  presso  il  relativo
Istituto di formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 1° luglio 2014 
 
                                       Gen. C. A. Francesco Tarricone