Art. 20 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare, con provvedimento del Direttore Generale o autorita' da lui delegata, procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i concorrenti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2014 Gen. C. A. Francesco Tarricone