Art. 7 Commissioni 1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Generale dell'Aeronautica in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) il maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica Militare, membro; c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; d) un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione per l'accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare di grado pari o superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali superiori medici dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, membri. c) un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare senza diritto di voto, segretario. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, Ufficiale Selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare di cui almeno uno specialista in selezione attitudinale, di grado non superiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare senza diritto di voto, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.