Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione esaminatrice; 
    b) commissione per l'accertamento sanitario; 
    c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
    a) un Generale  dell'Aeronautica  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
    b) il maestro direttore  della  banda  musicale  dell'Aeronautica
Militare, membro; 
    c) un professore di strumentazione per banda di un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 
    d) un dipendente civile del Ministero della  Difesa  appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3.  La  commissione  per  l'accertamento  sanitario  di  cui   al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare di grado pari  o
superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; 
    b) due Ufficiali superiori medici  dell'Aeronautica  Militare  in
servizio permanente, membri. 
    c) un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare  senza  diritto  di
voto, segretario. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
    a) un Tenente Colonnello dell'Aeronautica  Militare  in  servizio
permanente, Ufficiale Selettore abilitato  alle  selezioni  speciali,
presidente; 
    b) due  Ufficiali  superiori  dell'Aeronautica  Militare  di  cui
almeno uno  specialista  in  selezione  attitudinale,  di  grado  non
superiore a quello del presidente, membri; 
    c) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare senza diritto
di voto, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale.