Art. 9 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. L'Amministrazione della Difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate  le
disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato D. 
    2. Sara' cura della Direzione Generale per il Personale  Militare
comunicare a ciascun candidato la data  dell'eventuale  effettuazione
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando.