Art. 11 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle  prove
di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10. 
    2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle
domande di partecipazione o in  eventuali  dichiarazioni  sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 allegate alle domande  stesse,  la  commissione
esaminatrice disporra': 
      a) per gli ausiliari del ruolo normale, fino a un massimo di  5
punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio: 
          corsi master e/o dottorati  di  ricerca  svolti  presso  le
facolta' di medicina di Istituti Universitari Statali  o  equiparati,
in Italia o  all'estero,  frequentati  dopo  il  conseguimento  della
laurea in medicina e chirurgia e attinenti alla professione di medico
chirurgo, fino a punti 1; 
          corsi  di  specializzazione  presso  Istituti  Universitari
Statali o equiparati, in Italia o  all'estero,  frequentati  dopo  il
conseguimento della laurea suddetta, fino a punti 1,5; 
          pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico  attinenti
alla professione di medico chirurgo, fino a punti 0,5; 
          lauree  possedute  oltre  a   quella   richiesta   per   la
partecipazione al concorso, fino a punti 0,5; 
        2) altri titoli: 
          semestri di servizio prestati alle  dipendenze  di  servizi
pubblici   di   emergenza   e   accettazione   sanitaria    (servizio
urgenza/emergenza 118), fino a punti 1; 
          semestri di servizio prestati alle dipendenze di  strutture
del SSN, fino a punti 0,5; 
      b) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7: 
          per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora  la  laurea  e  la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); 
          per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; 
          per il possesso di master universitario di I livello, punti
1; 
          per il possesso di  master  universitario  di  II  livello,
punti 1; 
      2) altri titoli, massimo punti 3: 
        per il possesso del  brevetto  di  pilota  d'aeroplano  o  di
aliante, punti 1; 
        per il possesso  del  diploma  conseguito  presso  l'Istituto
dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), punti 1; 
        per il corso di Cultura e Meteorologia Aeronautica rilasciato
dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con  l'I.T.S.N.  "Carnaro",
se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro di Volo  a
Vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5. 
    Inoltre, solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): 
      per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; 
      per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; 
      per il possesso del brevetto di paracadutista  militare,  punti
1; 
      per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti
0,5. 
    3. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal
precedente comma 2, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 4 comma  3  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.