Art. 11 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10. 2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione o in eventuali dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegate alle domande stesse, la commissione esaminatrice disporra': a) per gli ausiliari del ruolo normale, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti: 1) titoli di studio: corsi master e/o dottorati di ricerca svolti presso le facolta' di medicina di Istituti Universitari Statali o equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e attinenti alla professione di medico chirurgo, fino a punti 1; corsi di specializzazione presso Istituti Universitari Statali o equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della laurea suddetta, fino a punti 1,5; pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico attinenti alla professione di medico chirurgo, fino a punti 0,5; lauree possedute oltre a quella richiesta per la partecipazione al concorso, fino a punti 0,5; 2) altri titoli: semestri di servizio prestati alle dipendenze di servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118), fino a punti 1; semestri di servizio prestati alle dipendenze di strutture del SSN, fino a punti 0,5; b) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: 1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la partecipazione al concorso, massimo punti 7: per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; per il possesso di master universitario di I livello, punti 1; per il possesso di master universitario di II livello, punti 1; 2) altri titoli, massimo punti 3: per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di aliante, punti 1; per il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), punti 1; per il corso di Cultura e Meteorologia Aeronautica rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N. "Carnaro", se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro di Volo a Vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5. Inoltre, solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1; per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti 0,5. 3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 4 comma 3 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 8 del presente decreto.