Art. 14 Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata 1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: a) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico; b) Sottotenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica; c) Sottotenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico; d) Sottotenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto presidenziale di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, acquisendo i verbali d'esame di fine corso dal competente Istituto di formazione. 3. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare. 4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione Generale per il Personale Militare, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio Nazionale. 5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005; b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 6. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra' adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, competente a esprimere giudizio sull'avanzamento, su proposta dei superiori gerarchici. 7. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.