Art. 14 
 
               Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata 
 
    1. Gli Allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo Sanitario Aeronautico; 
      b)  Sottotenenti  in  Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica; 
      c)  Sottotenenti  in  Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del Genio Aeronautico; 
      d)  Sottotenenti  in  Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  presidenziale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito  al  termine
del corso di formazione. La predetta media,  che  sara'  espressa  in
centesimi, sara' calcolata dalla Direzione Generale per il  Personale
Militare, acquisendo i verbali d'esame di fine corso  dal  competente
Istituto di formazione. 
    3. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare. 
    4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata possono  presentare  domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione Generale per
il  Personale   Militare,   su   richiesta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio
Nazionale. 
    5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato  Maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le forze  di  Polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    6. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva  di   complemento,   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato  dalla  Direzione  Generale  per  il   Personale   Militare,
competente a esprimere giudizio  sull'avanzamento,  su  proposta  dei
superiori gerarchici. 
    7. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano  le  norme  di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.