Art. 17 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 
 
    1. I  Sottotenenti  in  Ferma  Prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali  delle  Armi  dell'Aeronautica,  dei   Corpi   e   categorie
dell'Aeronautica  Militare  sono  valutati   per   l'avanzamento   ad
anzianita' al grado superiore  al  compimento  del  secondo  anno  di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, in relazione al  titolo  di  studio
posseduto e se sono in possesso dei requisiti indicati  dal  relativo
bando, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del  40°
anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito.