Art. 17 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 1. I Sottotenenti in Ferma Prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle Armi dell'Aeronautica, dei Corpi e categorie dell'Aeronautica Militare sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di: a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.