Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7; b) il Direttore della 1ยช Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della Direzione Generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2014 Il vice direttore generale: Amm. Div. Rosati