Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento  Ufficiali
e Sottufficiali per le  finalita'  di  gestione  del  reclutamento  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo  del  concorso,  agli
enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali  il  diritto
di accesso ai dati che lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi  al  loro  trattamento.  Sono  nominati,
ognuno per quanto di competenza,  responsabili  del  trattamento  dei
dati personali: 
      a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7; 
      b) il Direttore della 1ยช  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  e
Sottufficiali della Direzione Generale medesima. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 29 luglio 2014 
 
                         Il vice direttore generale: Amm. Div. Rosati