Art. 10 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 1. La commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'articolo 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: a) titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004: 1) iscrizione al personale marittimo di cui all'articolo 114 del Codice della navigazione: punti 1; 2) porto d'armi: punti 1; 3) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio: - brevetto P (valido solo per piscina) o IP (valido per acque interne e piscina): punti 2; - brevetto MIP (valido per mare, acque interne e piscina): punti 3; 4) patente nautica per condotta di navi da diporto: punti 4; 5) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto senza limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 4): punti 3; 6) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia costiere, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 4) e 5): punti 2; 7) patente di guida civile: - categoria B: punti 1; - categoria BE: punti 1,25; - categoria C1/C: punti 1,5; - categoria D1/D: punti 1,75; - categoria D1E/DE: punti 2; b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 10; 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) della lettera b): punti 6, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9; 4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) della lettera b): punti 5; 5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) della lettera b): punti 4; 6) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 3) della lettera a): - allievo istruttore: punti 1; - istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente alinea: punti 2; 7) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 3) della lettera a) e 6) della lettera b): punti 3; 8) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione italiana vela: punti 2; 9) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 0,5. 2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 3. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 4. La graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.