Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  sono,  altresi',  sottoposti,  a   cura   della
commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test di ragionamento), volte a valutare  oggettivamente  il
possesso dei requisiti necessari al fine di un  positivo  inserimento
nella Forza Armata nello  specifico  ruolo.  Tale  valutazione  sara'
svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza
Armata  vigenti  all'atto   dell'effettuazione   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla  base  dei
punteggi ottenuti ai test. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
    4. La commissione comunichera' seduta stante a ciascun  candidato
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendo alla  firma  di
ognuno il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare»; 
      - «inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare». 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e, nel caso  di  inidoneita',  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    5. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della
normativa  vigente  -  il  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione. 
    6.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.