Art. 17 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'articolo 954 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  e  nel
rispetto delle consistenze annuali previste  per  i  volontari  nella
Marina Militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati  al  successivo  articolo  18,
comma 1 potra' essere prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione
della Difesa  e  previa  accettazione  dagli  interessati,  oltre  il
termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente
necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).