Art. 18 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando. 
    2. I VFP1 reclutati  per  le  esigenze  delle  Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche,  all'atto  dell'ammissione   alla   ferma
prefissata quadriennale, dovranno possedere l'idoneita' al  corso  di
formazione  specialistica  di  cui  al  precedente  articolo   16   e
acquisiranno la categoria/specialita' prevista completando l'iter per
l'impiego nello specifico settore.