Art. 19 
 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa 
 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno  ai
sensi del precedente  articolo  17,  comma  3,  nei  limiti  indicati
dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
Difesa.