Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3; 
      c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Maridirselez e' delegata dalla  DGPM  allo  svolgimento  delle
operazioni   inerenti   all'accertamento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 2, comma 1  nei  limiti  specificati  dall'articolo  6,
lettera b) e a effettuare  le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    La stessa Maridirselez provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. La commissione di cui  al  successivo  articolo  8,  comma  1,
lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
      - inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
      - positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di  alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. La commissione di cui  al  successivo  articolo  8,  comma  1,
lettera c) provvedera' a escludere  i  candidati  giudicati  inidonei
agli accertamenti attitudinali. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati all'autorita' giudiziaria, ai sensi  dell'articolo  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.