Art. 9 
 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati
da ammettere alla valutazione dei titoli di merito,  sulla  base  del
giudizio o della  votazione  conseguiti  nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: 
      a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
      b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
      c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
      d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro il  limite  di  8.000
unita'. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli  preferenziali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.