Art. 9 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito 1. La commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro il limite di 8.000 unita'. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.