Art. 7
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle
prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova
preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 28 ottobre 2014, nonche' sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sara' data
comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi).
E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art.
8 un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso,
secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva. Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La Commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della
votazione riportata dai candidati.
La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - e' data notizia, con
valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.