Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 28 ottobre 2014, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La Commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.