Art. 3 
 
 
    Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano
conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a  procuratore
dello Stato. 
    Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di  cui  al
quarto comma del successivo art.  8,  l'inidoneita'  riportata  nella
prova scritta anticipata e' computata agli effetti  del  primo  comma
del presente articolo.