Art. 6 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.