IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative  e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S.  13  settembre
1946,  n.  261,  contenente  norme  sulle  tasse  da   corrispondersi
all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come  da  ultimo
integrato dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge
27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami
di procuratore legale; la legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante
modifiche alla disciplina degli esami  di  procuratore  legale  e  di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,
n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione
dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997,  n.  27,
relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme
in materia di esercizio della professione forense;  il  decreto-legge
21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18
luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina  degli
esami di abilitazione alla professione forense; il  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  24
marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata  del  tirocinio  per
l'accesso alle professioni regolamentate; il decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge  12
novembre 2011, n. 183, in materia di  documentazione  amministrativa;
il  decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
per la composizione della Commissione per  l'esame  di  avvocato;  la
legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  nuova   disciplina
dell'ordinamento   della   professione   forense;   l'art.   83   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modifiche,
nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n.  354,  che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di
Trento; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello  di  Trento  per  l'anno
2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2014 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.