Art. 16
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente articolo 6, saranno iscritti dalla commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria
finale di merito.
2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi
attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti
titoli di merito:
a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti;
b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti;
c) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, in altra Forza
Armata o di Polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno
idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver
corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti validi
solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa.
5. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma 5 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto, ai fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli di vittime
del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sara' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 15
maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2 della legge 16
giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve
fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione
di esperire con immediatezza i previsti controlli. La relativa
documentazione probatoria potra' essere consegnata, quale termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente articolo 3, comma 8.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore Generale per
il Personale Militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale
Ufficiale della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Tale comunicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del 5° corso triennale Allievi Marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente articolo 1, commi 2 e 3.