Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 16, commi 2
e 4 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere alle
Amministrazioni Pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati
risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti. L'Amministrazione puo' escludere in ogni momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato
dello Stato.