Art. 18
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso Allievi Marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a
carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei Carabinieri;
c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di Allievo.
3. I frequentatori del 5° corso triennale Allievi Marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di
laurea previsto dal piano di studi della Scuola Marescialli e
Brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita',
pena l'esclusione dal corso.