Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo articolo 9;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso alle universita' dall'articolo 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di
eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a
nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il consenso dei
genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se minorenni. Per
coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e'
elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano
applicazione;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed iintegrazioni. Il
candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al
concorso, consegnando idonea documentazione all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9;
6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In
tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonche'
al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi
articoli 10 e 12.
4. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli
stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3 devono
essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento ed anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.