Art. 20
Nomina a maresciallo
1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro
che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una
delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.