Art. 4
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata:
a) segnalare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e
Contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7);
b) trasmettere al suddetto Centro:
- copia della documentazione matricolare e caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
- specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell'Arma dei Carabinieri, incluso il periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in qualita' di
Allievo.
La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, potra' avvenire avvalendosi
dell'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in
Avanzamento).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.