Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per
il Personale Militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della
graduatoria di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) un Ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un Mar. A. s. UPS o Luogotenente, segretario senza diritto al
voto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un Ufficiale
qualificato conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risultera' superiore a 1000 (mille)
unita', per ogni gruppo di almeno 500 candidati potra' essere
nominata, con provvedimento del Direttore Generale del Personale
Militare o di autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera
fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnati alla
commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da
effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale superiore medico, membro;
c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale,
in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro;
c) un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
altro personale. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate
piu' commissioni.