Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Saranno ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 
    2. La prova orale, vertente  sulle  materie  riportate  nel  gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede  e  nel
giorno che saranno  resi  noti  agli  interessati  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale  facoltativa  di  lingua  straniera,  scelta  fra  la
francese, l'inglese, la spagnola  e  la  tedesca,  con  le  modalita'
riportate nel gia' citato  allegato  A.  Tale  prova  facoltativa  si
svolgera' contestualmente alla prova orale. 
    Ai concorrenti che sosterranno detta prova  di  lingua  straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
      a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
      b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; 
      c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; 
      d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; 
      e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; 
      f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; 
      g) da 28/30 a 30/30: punti 6.