Art. 13 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 1. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato A. Tale prova facoltativa si svolgera' contestualmente alla prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; g) da 28/30 a 30/30: punti 6.