Art. 15 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a  cura  della  commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale; 
      f)  l'eventuale   punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    La  graduatoria   di   merito   sara'   approvata   con   decreto
dirigenziale. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.  A  parita'  di  merito,  si
terra' conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i  concorrenti  hanno
dichiarato nelle domande di partecipazione al  concorso  in  apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
n. 127/1997, come integrato dall'art.  2,  comma  9  della  legge  n.
191/1998. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2  -  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a  puro
titolo informativo, nel sito "www.persomil.difesa.it" e  nel  portale
dei concorsi on-line.